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Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali

FONTE: Ministero della Salute

Il personale del Ministero della Salute e delle Regioni, delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è dipendente pubblico, ha la qualifica di pubblico ufficiale e, nei limiti dell'esercizio cui è destinato, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
In particolare nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente pubblico si attiene a quanto previsto dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 recante il Regolamento sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti è regolamentato, in senso restrittivo, dall'art.53 del DLgs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e suoi successivi aggiornamenti.
Infine, nel Codice Penale esistono previsioni specifiche relative a delitti tipici contro la pubblica amministrazione: peculato (art. 314), concussione (art. 317), corruzione (artt. 318 e 319), abuso d'ufficio (art. 323), rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326).

Ai sensi della L. 689/1981, art. 13, il pubblico ufficiale è abilitato a:

  • assumere informazioni;
  • ispezionare cose e luoghi;
  • effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
  • eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa.

Per quanto riguarda i poteri della polizia giudiziaria, essa può, tra l'altro:

  • prendere notizia dei reati;
  • impedire la prosecuzione del reato;
  • ricercare gli autori di reati;
  • assicurare le fonti di prova.

 


Gli ispettori fitosanitari effettuano i controlli ufficiali previsti dalle norme vigenti  per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni in essi stabilite. Essi hanno facoltà di svolgere controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci, nonché presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, così come presso le aziende degli acquirenti, oppure contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale dei produttori devono essere regolari, con una frequenza minima di una volta all’anno, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l’inosservanza di una o più disposizioni.
Gli ispettori fitosanitari possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione e sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati.
Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.
Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 19/2021 e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi fitosanitari competente per territorio.
Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti nel settore fitosanitario.
Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.


Conflitto di interessi
Oltre ai requisiti generici, vanno considerati alcuni requisiti peculiari individuati nei contratti di lavoro del personale del Ministero della Salute e delle Regioni e Province Autonome.
In tal senso, ai dipendenti del Ministero della Salute e delle Regioni e Province autonome è applicabile il DPR 10 gennaio 1957 n.3 e s.s.m. “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, che, all'articolo 60, prevede il divieto di "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” successivamente aggiornato con talune deroghe.

Potere e mandato ispettivo del personale del Ministero della Salute che effettua ispezioni e conduce gli audit sui sistemi regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
Il personale del Ministero della Salute ha un  potere ispettivo derivante dall’ordinamento generale dello Stato ed in particolare dall’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M 11 febbraio 2014, n.59  “Regolamento di organizzazione del Ministero salute”.
Inoltre, ha un mandato ispettivo derivante dal Regolamento (UE) n.2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli organismi che  esercitano  le  funzioni  e i compiti amministrativi conferiti nonché, dagli articoli 4 e 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27  che attribuiscono a tutte le Autorità Competenti, incluso il Ministero delle Salute, il compito di effettuare controlli ufficiali e l'accesso agli operatori del settore ed ai loro animali e merci.


6. Criteri operativi e procedure

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